La volontà dell’UE di plasmare pesi e contrappesi e la conseguente pressione esercitata sui negoziati si rivelano davvero eccessive
L’accordo istituzionale spalanca le porte a un condizionamento pervasivo da parte dell’UE e pone la Svizzera in una posizione ricattabile. Soltanto una volta suggellato l’accordo quadro la Svizzera si renderà infatti conto della portata del potere negoziale esercitato dall’UE. È infatti all’interno degli articoli 21 e 22 dell’accordo quadro, che disciplinano la revisione, l’entrata in vigore e la risoluzione dell’accordo istituzionale, che l’intento dell’UE si rivela in modo palese: in caso di divergenze non in linea con l’interpretazione di Bruxelles, l’accordo istituzionale prevede infatti il ricorso a una clausola di revisione, sulla base della quale l’UE potrà proporre delle modifiche alla Svizzera. Tuttavia, qualora la Svizzera decida di non accettare tali modifiche di adeguamento dell’accordo istituzionale, l’UE potrà minacciare di risolvere e, di conseguenza, di abrogare tutti gli accordi riferiti all’accordo quadro. La super-clausola ghigliottina acuisce quindi drasticamente la pressione che accompagna i negoziati, dal momento che, nel peggiore dei casi, la Svizzera si ritroverebbe costretta ad accettare gli adeguamenti imposti, rendendosi quindi ricattabile. L’UE potrebbe ricorrere a tale clausola di revisione al fine di raggiungere vari obiettivi, tra cui, ad esempio, l’imposizione di modifiche nell’ambito di settori inclusi nell’accordo istituzionale, in merito ai quali le posizioni delle parti risultano estremamente divergenti. L’UE avrebbe inoltre il potere di interpretare a proprio favore la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE. In aggiunta a questo, la clausola di revisione e la super-clausola ghigliottina consentirebbero all’UE di estendere l’accordo istituzionale a settori di mercato aggiuntivi, tra cui rientrano anche il mercato dell’energia elettrica o quello dei servizi finanziari. L’istituzione sovranazionale potrebbe persino utilizzare suddette clausole al fine di estendere l’accordo istituzionale al di là del mercato interno, applicandolo quindi a propria discrezione anche ad altre tematiche (ad es. le normative fiscali). Questo comporterebbe pertanto un’improvvisa e notevole estensione del presunto ambito di validità dell’accordo istituzionale, che andrebbe quindi a toccare settori attualmente non interessati in alcun modo dall’accordo istituzionale. Benché il testo proposto suggerisca che l’accordo istituzionale sia riferito «soltanto» agli accordi tra la Svizzera e l’UE, è importante che tutti gli Svizzeri siano consapevoli del fatto che l’accordo quadro possa implicare, e implicherà, anche limitazioni alla sovranità della politica economica estera portata avanti dalla Svizzera. È quindi lecito ritenere che, attraverso gli strumenti previsti dall’accordo istituzionale, l’UE farà in modo che l’orientamento della Svizzera risulti in linea con le leggi del mercato interno dell’UE anche nell’ambito degli accordi commerciali con stati terzi, con conseguente limitazione della facoltà di libero scambio della Svizzera. Gli articoli 21 e 22 dell’accordo quadro evidenziano in modo chiaro che l’UE dispone sia degli strumenti sia della volontà di fissare unilateralmente le regole del gioco alla base delle relazioni che intercorrono tra la Svizzera e l’UE e di imporle, ove necessario, alla Svizzera!